SRL e scioglimento in caso di perdite: è sempre obbligatorio?
- Studio Mariani Borsani
- 29 mar 2022
- Tempo di lettura: 2 min
Nelle società a responsabilità limitata si ha riduzione del capitale sociale a seguito di una specifica decisione dei soci, oppure in conseguenza di perdite. La riduzione del capitale sociale per perdite è una variazione nominale del capitale sociale, attuata per adeguare la cifra del capitale nominale al minore valore reale del capitale stesso.
La riduzione del capitale sociale è disciplinata dagli artt. 2482 bis e ss, i quali prevedono in particolare che se la perdita fosse superiore ad 1/3 del capitale e, in conseguenza di ciò, il capitale stesso si riducesse al di sotto del minimo legale, i soci sarebbero costretti o ad una riduzione del capitale ed un aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo, o alla trasformazione della società nella forma ad essa più adeguata, in considerazione del capitale sociale.

La diatriba è sorta in merito al “minimo legale del capitale sociale” a cui la norma si riferisce, ovvero quel limite al di sotto del quale vi sarebbe necessità per i soci di scioglimento della s.r.l.
L’art. 2463 c.c. prevede la possibilità di stabilire un capitale sociale in sede di costituzione di importo anche inferiore alla “soglia minima tradizionale” di euro 10.000,00 (anche di 1 solo euro), e la riforma del 2013 ha introdotto anche un’ulteriore SRL, quella semplificata, dove il capitale sociale deve essere almeno pari ad 1 euro e inferiore ad euro 10.000.
Come interpretare allora questa discrepanza tra valori di soglia minima?
La dottrina, e successivamente anche la giurisprudenza di merito, hanno specificato che si debba considerare il richiamo effettuato al “capitale”, non alla soglia di 10.000 euro, bensì alla soglia minima di capitale sociale prevista per la costituzione della società del tipo srl. Grazie a tale interpretazione la riduzione del capitale tale da rendere necessario lo scioglimento della società è solo quella al di sotto dell’euro. In caso contrario la srl potrebbe continuare ad essere in regime di srl a capitale minimo.
Il Tribunale di Udine, in una recente pronuncia, si è uniformato a questo pensiero, affermando che
La riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto dei 10.000 euro non determina lo scioglimento della SRL allorquando i soci deliberino di continuare l’attività con capitale minimo. Tribunale di Udine, decreto depositato il 26 settembre 2017.
In conclusione, la riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto dei 10.000 euro continua a costituire una causa di scioglimento della srl, tuttavia, se i soci deliberassero la continuazione con capitale sociale inferiore a 10.000 ma non inferiore ad 1 euro, la società proseguirebbe nella veste di srl a capitale minimo.
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