Sono state recentemente prorogate al 2023: sarà infatti in sede di approvazione del bilancio 2022 che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti.
L'articolo 379 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), prevede dei limiti dimensionali ridotti rispetto al passato.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti, per due anni consecutivi:
- 4 milioni di euro del totale dell'attivo di bilancio;
- 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
- 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
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