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L'obbligo di imbiancare i locali dati in locazione è valido?

In alcuni contratti di locazione è previsto un obbligo particolare a carico dell'inquilino (conduttore), che è quello di provvedere a sue spese all'imbiancatura dei locali prima della riconsegna al locatore.

Su questo aspetto nascono spesso litigi e questioni tra le parti.

Il tutto nasce dal fatto che poche persone conoscono quello che prevede l'art. 79 della legge sull'equo canone.

Infatti se si conoscesse la portata di questo articolo, sapreste immediatamente se tali clausole siano valide o meno.



Tale articolo sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto di locazione o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello legale, ovvero ad attribuirgli altri vantaggi in contrasto con le disposizioni della legge stessa. Questo significa che se all'interno del contratto ci siano dei vantaggi per il locatore che rappresentano niente altro che un canone maggiorato, tali clausole siano del tutto nulle. La Giurisprudenza ritiene che le clausole che prevedono che il conduttore sia tenuto a imbiancare ex novo i locali rappresentino niente altro che un modo, un po' nascosto tra le righe, per chiedere un canone più alto rispetto a quello pattuito.

La differenza sarebbe che il pagamento avverrebbe in "natura" cioè tramite l'imbiancatura dei locali.

Per questo motivo tali clausole sono nulle e non sono dunque valide nè tanto meno efficaci.

Occorre però rivolgersi a un legale che conosca la materia per avere una risposta specifica in relazione al proprio contratto, tramite il quel eventualmente gestire con una diffida alla controparte.



Il nostro Team è a vostra disposizione



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