Know-how viene definitito come
Il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, che sia (i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile; (ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; (iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente da consentirne la verificazione. (art. 1 lettera i Regolamento CE 772/2004)
Il know-how quindi rappresenta un’importante fattore che determina il valore e il patrimonio aziendale, al pari del marchio, dei brevetti e del design.
Tale aspetto è stato di recente oggetto di un ampliamento di tutela a livello comunitario e nazionale. Il decreto 11 maggio 2018 n. 63, in attuazione della direttiva (UE) 2016/943 ha stabilito una maggiore tutela in ambito penale e industriale, apportando modifiche alle relative discipline.
La ratio dell’emanazione della normativa europea è insito nel nome della direttiva stessa. “Protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti”.
Gli illeciti “del know-how”
L’art. 4 della normativa nazionale riporta, senza modifiche rispetto alla disciplina previgente, l’elenco degli illeciti considerati, ovvero l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione abusiva dei segreti. La novità rilevante riguarda l’introduzione della punibilità anche di condotte colpose. Grazie inoltre all’equiparazione tra il commercio di merci che incorporano un segreto e l’illecito utilizzo dello stesso, viene punito chiunque commerci il prodotto nella coscienza che questo sia stato elaborato con l’utilizzo di informazioni coperte da segreto commerciale.
I poteri del Giudice
Il decreto in esame attribuisce in capo al Giudice un potere di riservatezza delle informazioni di know-how che si ritengono violate, anche nei confronti delle parti in causa. Egli infatti, nelle more del procedimento, può ordinare che non vengano svelati tali aspetti alle parti, ai legali, ai periti, rendendo più efficace la protezione del segreto commerciale.
Il Giudice inoltre è titolare di poteri sanzionatori che vanno dall’inibizione, ritiro dal commercio sino al pagamento di un indennizzo della parte alla quale è stata sottratto il know-how. In alternativa all’applicazione delle misure cautelari, egli potrà inoltre autorizzare la continuazione dell’utilizzo del segreto commerciale, a fronte di un’idoenea cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
Le eccezioni
Vi sono casi, elencati dalla normativa, dove l’acquisizione, rivelazione o utilizzo del know-how non determinano profili di responsabilità. In particolare la scoperta o la creazione indipendente, la scoperta dell’informazione attraverso l’osservazione, lo smontaggio dell’oggetto legittimamente posseduto, l’esercizio dei diritti di espressione e di informazione.
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